martedì 24 aprile 2012

Cassazione: Dell'Utri fu mediatore tra la «vittima» Berlusconi e la mafia

Cassazione: Dell'Utri fu mediatore
tra la «vittima» Berlusconi e la mafia

Pubblicate le motivazioni della sentenza del 9 marzo scorso:
deve essere provato il concorso esterno tra il 1977 e il 1982

Cassazione: Dell'Utri fu mediatore
tra la «vittima» Berlusconi e la mafia
Pubblicate le motivazioni della sentenza del 9 marzo scorso:
deve essere provato il concorso esterno tra il 1977 e il 1982

(Ansa)(Ansa)
MILANO - Il senatore Marcello Dell'Utri è stato il «mediatore» dell'accordo protettivo per il quale Berlusconi, in «posizione di vittima», pagò alla mafia «cospicue somme» per la sua sicurezza e quella dei suoi familiari. Lo ha scritto la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza che ha annullato con rinvio la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa al politico palermitano. Il processo di secondo grado, con questo rinvio, dovrà essere rifatto a Palermo davanti ad altri giudici. La prescrizione del reato inizialmente era prevista per il giugno 2014, ma la stessa Cassazione evidenzia come al processo d'Appello bis potrebbe essere applicato «il regime della prescrizione antecedente alla riforma del 2005, che valorizza il reato continuato». Così i termini della prescrizione cambierebbero «in pejus» per Dell'Utri e i tempi per la prescrizione stessa potrebbero allungarsi. IL RINVIO E GLI ANNI 1977-1982 - Il rinvio della sentenza d'appello è del 9 marzo scorso: era stata la difesa del senatore a presentare un ricorso contro la condanna a sette anni, mentre la procura generale ricorreva chiedendo un aggravio di pena, sostenendo che il reato è proseguito anche dopo il 1992. Secondo la Cassazione, però, deve ancora essere provato il concorso esterno di Dell'Utri a favore di Cosa Nostra per gli anni che vanno dal 1977 al 1982, periodo durante il quale il senatore non lavorò più per Berlusconi ma venne assunto «alle dipendenze di imprenditore diverso e autonomo, il Rapisarda». Secondo la Suprema Corte, per quegli anni nel verdetto d'Appello c'è «un totale vuoto argomentativo per quanto concerne la possibile incidenza di tale allontanamento sulla permanenza del reato già commesso».
I TERMINI - Questo «vuoto argomentativo» deve essere colmato, «ove ricorrano gli elementi», «non potendo darsi ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con Berlusconi» i quali «da soli non provano il perdurare della intromissione di Dell'Utri in affari penetranti per la vita individuale dell'imprenditore dal quale si era allontanato, atteso che di ciò non risultano esplicitate neppure la ragione e le modalità concrete del concorso nei versamenti che si dicono comunque avvenuti, materialmente dunque anche ad opera di terzi, a partire dal 1978». Viene quindi chiesta ai giudici palermitani una nuova analisi che si riveli «indicativa della definitiva fine della permanenza del reato fino a quel momento consumato» con «evidenti riflessi» sul calcolo della prescrizione, oppure, aggiunge la Cassazione, che «potrà risultare compatibile, con motivazione diversa però da quella qui cassata, con il costrutto accusatorio». A cambiare in maniera afflittiva i tempi della prescrizione, inoltre, potrebbe essere il caso di un'attività non interrotta e poi ripresa, poiché i termini decorrerebbero allora «dall'ultima delle condotte dell'imputato di cui il giudice del rinvio possa sostenere motivatamente che è la oggettiva e soggettiva manifestazione della protrazione della condotta anti-giuridica in esame», poichè «troverebbe applicazione in regime della prescrizione antecedente alla riforma del 2005, che valorizza il reato continuato».
LO STALLIERE - Sono 146 le pagine delle motivazioni della sentenza 15727: secondo la Cassazione i giudici della Corte d'Appello di Palermo hanno valutato in maniera «corretta» le «convergenti dichiarazioni» di più collaboratori sul tema «dell'assunzione, per il tramite di Dell'Utri» dello stalliere Vittorio Mangano «ad Arcore, come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di Cosa Nostra». Viene ritenuta provata anche la «non gratuità dell'accordo protettivo, in cambio del quale sono state versate cospicue somme da parte di Berlusconi in favore della mafia». Ancora, si legge, che l'ingaggio di Mangano «indipendentemente dalle ricostruzioni dei cosiddetti pentiti, è stato congruamente delineato dai giudici di merito come indicativo, senza possibilità di valide alternative, di un accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri che, di quella assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso da Cinà». Gaetano Cinà, amico personale di Dell''Utri e ritenuto il padrino della famiglia Malaspina fino al 2006, anno della morte, secondo la sentenza d'Appello è stato il contatto diretto tra Dell'Utri, e quindi Berlusconi, ed influenti esponenti mafiosi come Stefano Bontate, che così nel 1974 sarebbe stato in visita nella sede di Edilnord.
Redazione Online24 aprile 2012 | 15:13

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